Per legge è d’obbligo trasferire il capitale di libero passaggio a favore del nuovo istituto di previdenza.
In caso di cambiamento dell’istituto di previdenza, occorre inviarci, compilato e firmato, il modulo di domanda di prelievo del capitale di libero passaggio unitamente alla polizza di versamento del nuovo istituto di previdenza.
La Rendita Fondazione di libero passaggio venderà per voi i fondi d’investimento, eventualmente in portafoglio, e trasferirà al nuovo istituto di previdenza il vostro intero avere comprensivo degli interessi maturati.
La condizione giuridica prevede che l’immobile in questione venga usato dal contraente come sua abitazione primaria. Il prelievo del capitale previdenziale in seguito a finanziamento per la proprietà abitativa è consentito: per l’acquisto, la costruzione, l’ammortamento del debito ipotecario, come pure per la ristrutturazione della proprietà abitativa primaria.
•A seguito del prelievo anticipato, la Fondazione è obbligata a richiedere l’iscrizione nel registro fondiario di una restrizione di vendita. Tale richiesta verrà inoltrata all’ufficio competente del registro fondiario e vale come autorizzazione all’iscrizione.
•In caso di versamento a persone con domicilio all’estero, vengono trattenute le imposte alla fonte federali e cantonali.
•In caso di versamento a persone con domicilio in Svizzera, il pagamento del capitale viene notificato all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Per la richiesta di prelievo anticipato la Fondazione riscuote
– dalla prestazione di libero passaggio, a titolo di spesa di gestione CHF 400.–,
– dalla prestazione di previdenza 3a, a titolo di spesa di gestione CHF 100.–.
Oltre al prelievo nei termini di scadenza previsti dal regolamento, il capitale può essere ritirato in contanti come prelievo anticipato di vecchiaia (a partire da 59/60 anni) oppure in caso d’invalidità (da un grado d’invalidità del 70%).
Danno diritto al versamento in contanti i seguenti motivi:
Vogliate rivolgervi al vostro consulente clientela.
La LPP è una legge quadro che contiene le prescrizioni minime per la previdenza professionale obbligatoria. Tutti i dipendenti soggetti al regime obbligatorio LPP vanno assicurati in conformità a queste prescrizioni minime.
Gli istituti di previdenza possono, su base volontaria, assicurare nella previdenza professionale sovraobbligatoria prestazioni più estese di quelle stabilite dalla previdenza professionale obbligatoria.
(rientra tra i valori stabiliti dalla legge)
La LPP stabilisce un importo minimo per le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità. Gli importi variano in funzione della proiezione del capitale di vecchiaia. La proiezione del capitale di vecchiaia corrisponde alla somma del capitale disponibile al momento del calcolo e degli accrediti di vecchiaia futuri. In base all’aliquota di conversione stabilita dalla legge, la proiezione del capitale di vecchiaia viene convertita in rendita.
(rientra tra i valori stabiliti dalla legge)
Fino all’età di 50 anni, l’importo massimo prelevabile anticipatamente per la proprietà abitativa è pari all’importo della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo. A partire dall’età di 50 anni, la somma massima del prelievo corrisponde all’importo definito dall’ ‘avere ai 50 anni’; oppure alla metà dell’intera prestazione di libero passaggio al momento del prelievo. A seconda di quale degli importi è superiore.
Se la prestazione di libero passaggio non può essere trasferita a un nuovo istituto di previdenza, è possibile mantenere il capitale previdenziale aprendo un conto di libero passaggio presso una fondazione di libero passaggio o allestendo una polizza di libero passaggio presso un istituto assicurativo.
Per conto di libero passaggio s’intende un contratto particolare destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza, stipulato con una fondazione di libero passaggio per il mantenimento del capitale previdenziale nell’ambito del 2° pilastro. Il tasso d’interesse applicato al conto di libero passaggio dipende dalle attuali condizioni di mercato e non è garantito. Nell’ambito del conto di libero passaggio si può optare per il risparmio in titoli.
Fondazioni per l’amministrazione del capitale di libero passaggio dei dipendenti che non possono né lasciare le loro prestazioni di vecchiaia presso il vecchio istituto di previdenza né trasferirle a uno nuovo.
Si parla di caso di libero passaggio quando una persona assicurata esce dall’istituto di previdenza prima del subentro di un caso di previdenza.
In questa sezione vengono fornite spiegazioni in merito al 2° e 3° pilastro.
Normalmente è costituito dall’avere di vecchiaia LPP e dalla parte sovraobbligatoria della previdenza professionale. Anche l’avere previdenziale può essere investito in titoli. Il totale dell’avere di previdenza viene evidenziato nell’estratto conto come saldo e/o nel portafoglio titoli.